Statuto

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'

UNITRE

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’- APS

SEDE DI Macomer

Via Satta 9 – 08015 MACOMER

STATUTO

 

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

  1. E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, l’Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore - denominata “UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETÁ - siglabile UNITRE - UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ – APS - SEDE DI Macomer“, associazione non riconosciuta, aderente all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE – Università delle Tre Età – APS.

  2. L’Associazione UNITRE - UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ – APS - SEDE DI Macomer (di seguito Associazione) ha sede in Macomer (NU), via Sebastiano Satta n. 9. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare il presente statuto.

  3. L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, che esercita, in via esclusiva o principale, attività d’interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  4. L ’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Riconoscimento

L’ Associazione, avendo ottenuto in data 07.05.1991 il riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità e attività

1) L’Associazione si costituisce per l’organizzazione e la gestione, in favore dei propri soci e dei familiari e di soggetti terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di attività culturali di informazione e formazione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata per favorire un invecchiamento attivo, promuovere la ricerca, operare un confronto e una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale, al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi “l’Essere oltre che il Sapere”, per perseguire una efficace e costante solidarietà intergenerazionale.

Specificatamente, l’Associazione intende:

- contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici, in particolare in merito alla conoscenza della cultura identitaria della Sardegna, e per la realizzazione delle attività di interesse generale individuate nel successivo comma 2) del presente articolo;

-sviluppare attività organizzate di volontariato, di promozione sociale, ricreative e assistenziali promosse dagli Associati e rivolte alle persone e al servizio del territorio della Sardegna con possibili estensioni al territorio nazionale e internazionale;

- promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

2) L’Associazione esercita in via esclusiva o principale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le seguenti attività di interesse generale:

-(come da lett. f), comma 1, dell’art. 5 del D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con particolare riferimento al patrimonio culturale della Sardegna;

-(come da lett. i), comma 1, dell’art. 5 del D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo-

-(come da lett. l), comma 1, dell’art. 5 del D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117) formazione etra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali in collaborazione con altre associazioni, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

Per raggiungere i propri scopi sociali l’Associazione – pur non avendo fini di lucro – potrà svolgere attività commerciali, sia rivolte a soci che ai non associati, ad aziende, a enti pubblici e privati, purché in via sussidiaria e strumentale al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso, gli eventuali utili – al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali – andranno investiti nell’Associazione al fine di contribuire a coprire le spese di gestione e a migliorarne l’efficienza e la qualità dell’attività istituzionale.

L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente dell’attività prestata dai propri soci in forma volontaria, libera e gratuita. Ove necessario e possibile, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di collaborazioni e attività occasionali anche, se necessario, ricorrendo ai propri associati.

3) L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività d’interesse generale, secondo criteri e limiti previsti nel Decreto Ministeriale cui all’art. 6 del D.Lgs 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Adesioni

  • Le adesioni all’Associazione avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità e aconfessionalità.

  • Possono aderire all’associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività. Possono, inoltre, aderire all’Associazione enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale;

  • Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

  • L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera è comunicata al soggetto richiedente e annotata nei libri degli associati.

L’eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata entro 60 giorni e il richiedente può, entro 60 giorni successivi alla comunicazione di rigetto, chiedere che sulla stessa si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

  • Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’art. 5.

  • Con l’iscrizione all’Associazione l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell’Associazione Nazionale UNITRE.

Art. 5 – Associati - diritti e doveri

  1. Sono Associati:

a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l’atto costitutivo;

b) Tutti coloro che chiedano di aderire all’Associazione per condividerne le attività e sulla richiesta abbia deliberato favorevolmente il Consiglio Direttivo o l’Assemblea;

2) Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale dell’Associazione; in particolare ciascun associato ha diritto:

  1. all’elettorato attivo, decorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati;

  2. all’elettorato passivo decorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati;

  3. a partecipare alla programmazione delle attività;

  4. a prendere liberamente visione delle deliberazioni degli organi sociali e di tutti i libri sociali a seguito di apposita richiesta scritta al Presidente;

  1. ad ottenere l’inserimento nel Registro interno dei soci dell’Associazione;

  1. Ciascun associato è tenuto al rispetto dei seguenti doveri:

a) accettare pienamente lo Statuto sociale, le finalità dell’Associazione e i regolamenti interni;

b) pagare con continuità la quota d’iscrizione, le quote associative annuali e le quote eventualmente stabilite per attività e servizi straordinari;

c) tenere rapporti di lealtà, correttezza e rispetto nei confronti degli altri associati e degli organi dell’Associazione;

d) evitare atteggiamenti che, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;

e) sottoscrivere per accettazione il codice di condotta e la carta dei valori qualora istituiti;

  1. Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni o decadenza.

Il Consiglio Direttivo provvederà a:

  1. Prendere atto del decesso dell’associato, per notizia ottenuta in qualsiasi modo, con conseguente annotazione sul Registro soci;

  2. Prendere atto delle dimissioni presentate dall’associato mediante comunicazione scritta, con conseguente annotazione sul Registro soci;

  3. Dichiarare la decadenza dell’Associato nel caso di morosità nel pagamento della quota sociale o nel caso di accertati atteggiamenti che arrechino danno, morale o materiale, all’Associazione.

La decadenza per morosità sarà decisa dal Consiglio Direttivo dopo avere accertato che, a seguito di specifica richiesta di pagamento della quota insoluta entro un periodo 30 giorni, l’Associato non abbia provveduto a pagare a saldo quanto dovuto e richiesto.

La decadenza conseguente all’accertamento di fatti o stati che recano, o abbiano recato, danni morali o materiali all’Associazione sarà decisa dal Consiglio Direttivo a seguito del decorso del periodo di 15 giorni dalla richiesta di chiarimenti comunicata dal Presidente all’Associato interessato; entro tale periodo l’interessato può presentare memorie difensive scritte.

  1. Contro le decisioni di decadenza deliberate dal Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all’Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

  2. La perdita della qualità di Associato non dà diritto ad alcun compenso per attività svolta o spese sostenute, rimborso di quote o indennità di sorta.

Art. 6 – Organi dell’Associazione

  1. Sono Organi dell’Associazione :

a) l’Assemblea degli Associati;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) l’Organo di controllo.

  1. Tutte le cariche sociali sono elettive e tutti i soci vi possono accedere secondo principi di democrazia interna e uguaglianza di diritti tra i soci medesimi.

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

  1. Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione, ai sensi dell’art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.

  1. I volontari possono anche essere associati.

  2. I volontari sono assicurati ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/17.

  3. Tutti i volontari, associati o non associati, che esercitano la loro attività in modo non occasionale, sono iscritti nel Registro dei Volontari.

Art. 8 – Composizione e competenze dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Ciascun Associato, purché in regola col pagamento della quota sociale dell’anno accademico in corso, può esprimere un voto. E’ ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati.

  2. L’Assemblea elegge gli organi dell’Associazione con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l’Organo di Controllo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili.

  3. L’Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno.

  4. Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest’ultimo caso il Presidente deve convocare l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.

  5. L’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data fissata.

  6. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo.

Delibera a maggioranza relativa dei votanti

  1. L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

  1. accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale.

  2. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

  3. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  5. nomina i Delegati a partecipare all’Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale.

  6. approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo

  7. approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale.

  8. delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti di decadenza degli Associati adottati dal Consiglio Direttivo.

  9. approva l’eventuale regolamento delle riunioni assembleari;

  10. delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente o dell’organo di controllo.

  1. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza, metà più uno, degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

  2. L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

    1. Delibera sulle modifiche statutarie e dell’atto costitutivo, che sono approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

    2. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, che si approva con le modalità del successivo art. 20.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri:

  1. Il Presidente;

  2. Il Vice Presidente;

  3. Il Direttore dei Corsi;

  4. Il Segretario;

  5. Il Tesoriere;

  6. 2 Consiglieri.

2) Al Consiglio Direttivo compete:

  1. eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;

  2. proporre all’Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;

  3. curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;

  4. deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;

  5. formulare il programma dei corsi e dei laboratori;

  6. elaborare proposte di modifica dello Statuto della Associazione , da sottoporre all’Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti;

  7. adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa;

  8. disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l’adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Associazione, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all’Assemblea.

  1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed ha il compito di:

  1. convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;

  2. proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea degli Associati e formulare l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;

  3. prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento dell’Associazione in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

  4. attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica dell’Associazione e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.

Art. 13 – Il Segretario

  1. Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l’esito delle votazioni.

  2. Il Segretario cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 19.

  3. Il Segretario svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio di Segreteria.

Art. 14 – Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere svolge le seguenti attività:

  1. tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l’inventario dei beni di proprietà dell’Associazione;

b) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea, entro 120 giorni.

c) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.

  1. L’Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l’accensione e l’utilizzo di tali conti e/o depositi intestati all’Associazione avverranno con firma singola del Presidente.

Art. 15 – Organo di Controllo

  1. L’eventuale organo di controllo viene eletto dall’Assemblea degli associati qualora si verifichino le condizioni e i limiti previsti dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 con le modalità e per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dagli stessi articoli del D.Lgs. 117/2017.

  2. I componenti l’Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.

Art. 16 – Rendiconto gestionale

  1. L’anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell’anno successivo.

  2. E’ fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente che, approvato dal Consiglio Direttivo, sarà successivamente proposto all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 17 – Patrimonio

  1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dalle quote sociali;

b) da contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;

c) dall’attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell’art. 7 del D.Lgs 117/17;

d) da rimborsi per convenzioni;

e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;

f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall’Associazione ;

2) Il Patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

3) Ai fini di cui al comma 2, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 – Libri Sociali

  1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:

  1. libro degli Associati;

  2. registro dei Volontari;

  3. libro verbali Assemblea degli Associati;

  4. libri verbali Consiglio Direttivo;

  5. relazioni Organo di Controllo, a cura dell’organo stesso.

  1. Di ogni riunione degli Organi dell’Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all’inizio della successiva riunione.

  2. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.

  3. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fisserà le modalità di consultazione, nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta

Art. 20 – Scioglimento dell’Associazione

  1. Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione, dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento degli Associati .

  2. In caso si estinzione o scioglimento Il Patrimonio residuo è devoluto all’Associazione Nazionale UNITRE o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell’art. 9 del D.lgs. 117 del 3.07.2017.

  3. In caso di scioglimento dell’Associazione i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale UNITRE.

Art. 21 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli “Enti del Terzo settore” e allo Statuto dell’Associazione Nazionale UNITRE.

 

 

2022

 

 

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